Regolamento per le Scuole di ostetricia›Capo II
Art. 10
In vigore dal 21 dic 1940
I professori-direttori delle Scuole di ostetricia autonome vengono nominati o trasferiti - ai sensi dell' del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, e del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071 - dal Ministro per l'educazione nazionale su proposta del rettore dell'Università cui compete la vigilanza sulla Scuola, sentita la Facoltà di medicina e chirurgia, ovvero di sua iniziativa.
In mancanza del titolare si provvede al conferimento dell'incarico, secondo le norme del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.
Il professore-direttore incaricato è nominato, previo nulla osta del Ministro, dal rettore dell'Università cui compete la vigilanza, su proposta della Facoltà di medicina e chirurgia, salva sempre l'iniziativa del Ministro, ai sensi degli del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, sopracitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-10