Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo II

Art. 11

In vigore dal 21 dic 1940
I direttori delle cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie hanno l'obbligo di dirigere le annesse Scuole di ostetricia e d'impartirvi il relativo insegnamento. Nelle Facoltà di medicina e chirurgia, le quali abbiano un numero di studenti non inferiore a 600 e semprechè l'annessa Scuola di ostetricia abbia un congruo numero di allieve tale da assorbire totalmente l'attività di un incaricato, il Consiglio della Facoltà può, su conforme proposta e designazione del direttore della clinica ostetrica e ginecologica, deliberare che l'insegnamento nella Scuola medesima sia affidato, per incarico retribuito nella misura fissata nella seconda parte del 3° comma dell'art. 116 del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore; approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, numero 1592, a persona diversa dal direttore medesimo. L'incarico è conferito con l'osservanza delle norme e delle modalità previste per gli incarichi d'insegnamento nelle Facoltà universitarie. La spesa dell'incarico grava sul bilancio dell'Università. Qualora l'incaricato così prescelto abbia a sua disposizione un adeguato reparto ostetrico e ginecologico ospedaliero, l'insegnamento teorico-pratico, limitatamente ai primi due anni di corso, potrà essere impartito presso il reparto medesimo. In ogni caso rimane ferma la responsabilità del direttore sull'andamento didattico e disciplinare della Scuola; a tal fine egli ha sempre l'obbligo di accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni e del profitto delle allieve.
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