Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo II

Art. 16

In vigore dal 21 dic 1940
Per la nomina ad aiuto e assistente nelle Scuole di ostetricia autonome vengono banditi concorsi nazionali con le norme di cui agli del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 73. La nomina può, peraltro, avvenire anche mediante scelta fra coloro che ai sensi della legge medesima, siano stati compresi nell'elenco dei vincitori di concorso nazionale per assistenti presso le cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie. La nomina dell'aiuto e dell'assistente è disposta con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Durante la vacanza dei posti relativi il Consiglio di amministrazione della Scuola può effettuare la nomina, su proposta del professore-direttore, a titolo di provvisorio incarico. Oltre agli aiuti e assistenti retribuiti, possono essere nominati aiuti e assistenti volontari.
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