Regolamento per le Scuole di ostetricia›Capo II
Art. 17
In vigore dal 21 dic 1940
La nomina e la conferma delle ostetriche maestre e delle ostetriche assistenti e del personale subalterno nelle Scuole autonome è deliberata, su proposta del professore-direttore della Scuola, dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme vigenti per il personale tecnico e per quello subalterno dell'Università che esercita la vigilanza.
Peraltro la nomina e la conferma di detto personale, qualora trattisi di provvedere a posti a carico del bilancio dello Stato, vengono disposte con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.
Il limite di età è fissato al 40° anno; tale limite può essere superato qualora si tratti di ostetriche che siano in servizio di ruolo presso altre Scuole di ostetricia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-17