Regolamento per le Scuole di ostetricia›Capo III
Art. 19
In vigore dal 21 dic 1940
Entro il primo anno le allieve devono compiere presso istituti ospedalieri o clinici dei periodi d'internato non inferiore a due mesi per completare la preparazione pratica di assistenza infermieristica; nel secondo anno esse devono, poi, compiere almeno tre mesi di servizio in istituti pediatrici o di puericultura.
Detti istituti debbono essere riconosciuti idonei dalle Facoltà alle quali le singole Scuole sono annesse o alla cui vigilanza sono sottoposte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-19