Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo IV

Art. 23

In vigore dal 21 dic 1940
Le aspiranti all'iscrizione alle Scuole di ostetricia debbono presentare al direttore della Scuola domanda in carta legale, corredata dei seguenti documenti: a) certificato scolastico relativo al titolo di studio, di cui l'aspirante è in possesso a norma dell', comma primo, del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128; b) certificato di nascita; c) certificata medico dal quale risulti che l'aspirante sia di sana costituzione fisica e non affetta da imperfezioni che la rendano deforme e non atta all'esercizio della professione; d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante ha dimorato nell'ultimo biennio; e) certificato penale negativo di data non anteriore a tre mesi; f) certificato di subita vaccinazione o di sofferto vaiuolo; g) quietanza del pagamento della tassa di immatricolazione, della prima rata della tassa d'iscrizione e della sopratassa di esami.
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