Regolamento per le Scuole di ostetricia›Capo IV
Art. 28
In vigore dal 21 dic 1940
L'allieva può trasferirsi da una ad altra Scuola, presentandone domanda al professore-direttore non oltre il 31 dicembre. Trascorsa tale data il congedo può essere concesso solo in via eccezionale quando il professore-direttore ritenga la domanda giustificata da gravi motivi.
Il professore-direttore della Scuola, se riconosce giustificati i motivi, accorda il trasferimento e trasmette copia conforme della carriera scolastica della richiedente al direttore della Scuola cui l'allieva desidera trasferirsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-28