Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo IV

Art. 27

In vigore dal 21 dic 1940
Su tutte le domande concernenti la carriera scolastica delle allieve provvede il professore-direttore della Scuola. Contro i provvedimenti del professore-direttore l'allieva può ricorrere al rettore dell'Università cui la Scuola è annessa o alla cui vigilanza è sottoposta. Il rettore provvede sul ricorso, sentita, ove lo ritenga, la Facoltà medico-chirurgica, ed il suo provvedimento è definitivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-27

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