Regolamento per le Scuole di ostetricia›Capo V
Art. 30
In vigore dal 21 dic 1940
Alla fine del primo e del secondo anno le allieve debbono superare un esame scritto ed orale sul programma impartito nell'anno.
Nella prova scritta le allieve debbono in un tempo non superiore alle sei ore svolgere un tema scelto dalla ammissione su programma svolto nell'anno.
La prova orale è pubblica e verte sopra tutta la materia svolta durante l'anno.
Terminato l'esame e allontanato il pubblico, la Commissione delibera prima sull'idoneità, poi sui punti di merito.
Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti. Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.
Le votazioni della prova scritta e della prova orale sono riassunte in unico punto.
L'allieva che non abbia ottenuta l'idoneità s'intende riprovata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-30