Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo V

Art. 35

In vigore dal 21 dic 1940
I professori-direttori delle Scuole autonome, compiuti gli esami, trasmettono al rettore dell'Università, alla cui vigilanza la Scuola è sottoposta, i processi verbali insieme con i lavori scritti.
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