Regolamento per le Scuole di ostetricia›Capo V
Art. 37
In vigore dal 21 dic 1940
Presso ogni Scuola di ostetricia è costituita una Cassa scolastica, destinata a fornire alle alunne povere e più meritevoli i mezzi per far fronte al pagamento delle tasse e delle sopratasse, secondo le norme di uno speciale regolamento che sarà per ogni Scuola emanato, su proposta del professore-direttore della Scuola, dal rettore dell'Università cui la Scuola è annessa, alla cui vigilanza la Scuola è sottoposta, sentita la Facoltà medico-chirurgica. Detto regolamento sarà formulato con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme generali e speciali vigenti per le Casse scolastiche universitarie.
Alla Cassa scolastica sono devoluti il 10 per cento delle tasse d'immatricolazione e d'iscrizione e le somme con le quali la Scuola crede di concorrervi a carico del proprio bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-37