Art. 1
In vigore dal 21 dic 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;
Veduto il R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128;
Veduto il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1520;
Veduto il R. decreto 19 gennaio 1928-VI, n. 407;
Veduta la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvato il regolamento per le Scuole di ostetricia, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e dai Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rd-1