Regolamento per le Scuole di ostetricia›Capo VI
Art. 41
In vigore dal 21 dic 1940
Contro le punizioni di cui ai numeri 2 e 3 del precedente articolo, l'interessata può ricorrere entro un mese al rettore dell'Università, cui è annessa o alla cui vigilanza la Scuola è sottoposta. Il rettore provvede sul ricorso, sentito il Senato accademico, e il suo provvedimento è definitivo.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'interno
MUSSOLINI
Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI
Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI
II Ministro per le finanze
DI REVEL
il Ministro per le corporazioni
RICCI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-41