Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo V

Art. 39

In vigore dal 21 dic 1940
L'allieva che interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-39

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo