Regolamento per le Scuole di ostetricia›Capo V
Art. 39
In vigore dal 21 dic 1940
L'allieva che interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-39