Regolamento per le Scuole di ostetricia›Capo VI
Art. 40
In vigore dal 21 dic 1940
Le punizioni che possono essere inflitte, per mancanze disciplinari, alle iscritte alle Scuole di ostetricia sono le seguenti:
1) ammonizione;
2) sospensione dagli esami;
3) esclusione dalla Scuola per un periodo non superiore a due anni.
L'ammonizione è fatta verbalmente dal professore-direttore della Scuola.
Le altre punizioni sono inflitte, su proposta del professore-direttore della Scuola, dalla Facoltà medico-chirurgica dell'Università cui la Scuola è annessa o alla cui vigilanza la Scuola è sottoposta.
La Facoltà convocata per l'esercizio delle funzioni disciplinari, prende visione degli addebiti e dei relativi documenti, sente l'incolpata e delibera, quindi, con voto palese, sul grado, di punizione da infliggere.
Delle punizioni disciplinari è data notizia a cura del professore-direttore della Scuola al padre o al tutore dell'iscritta.
Della punizione dell'esclusione dalla Scuola è data notizia, a cura del professore-direttore, a tutte le altre Scuole.
Storico versioni
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