Regolamento per le Scuole di ostetricia›Capo VI
Art. 40
40 / 41In vigore dal 21 dic 1940
Le punizioni che possono essere inflitte, per mancanze disciplinari, alle iscritte alle Scuole di ostetricia sono le seguenti:
1) ammonizione;
2) sospensione dagli esami;
3) esclusione dalla Scuola per un periodo non superiore a due anni.
L'ammonizione è fatta verbalmente dal professore-direttore della Scuola.
Le altre punizioni sono inflitte, su proposta del professore-direttore della Scuola, dalla Facoltà medico-chirurgica dell'Università cui la Scuola è annessa o alla cui vigilanza la Scuola è sottoposta.
La Facoltà convocata per l'esercizio delle funzioni disciplinari, prende visione degli addebiti e dei relativi documenti, sente l'incolpata e delibera, quindi, con voto palese, sul grado, di punizione da infliggere.
Delle punizioni disciplinari è data notizia a cura del professore-direttore della Scuola al padre o al tutore dell'iscritta.
Della punizione dell'esclusione dalla Scuola è data notizia, a cura del professore-direttore, a tutte le altre Scuole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-40