Art. 40
Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo VI

Art. 40

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In vigore dal 21 dic 1940
Le punizioni che possono essere inflitte, per mancanze disciplinari, alle iscritte alle Scuole di ostetricia sono le seguenti: 1) ammonizione; 2) sospensione dagli esami; 3) esclusione dalla Scuola per un periodo non superiore a due anni. L'ammonizione è fatta verbalmente dal professore-direttore della Scuola. Le altre punizioni sono inflitte, su proposta del professore-direttore della Scuola, dalla Facoltà medico-chirurgica dell'Università cui la Scuola è annessa o alla cui vigilanza la Scuola è sottoposta. La Facoltà convocata per l'esercizio delle funzioni disciplinari, prende visione degli addebiti e dei relativi documenti, sente l'incolpata e delibera, quindi, con voto palese, sul grado, di punizione da infliggere. Delle punizioni disciplinari è data notizia a cura del professore-direttore della Scuola al padre o al tutore dell'iscritta. Della punizione dell'esclusione dalla Scuola è data notizia, a cura del professore-direttore, a tutte le altre Scuole.
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