Art. 41
Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo VI

Art. 41

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In vigore dal 21 dic 1940
Contro le punizioni di cui ai numeri 2 e 3 del precedente articolo, l'interessata può ricorrere entro un mese al rettore dell'Università, cui è annessa o alla cui vigilanza la Scuola è sottoposta. Il rettore provvede sul ricorso, sentito il Senato accademico, e il suo provvedimento è definitivo. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Il Ministro per l'interno MUSSOLINI Il Ministro per l'educazione nazionale BOTTAI Il Ministro per la grazia e giustizia GRANDI II Ministro per le finanze DI REVEL il Ministro per le corporazioni RICCI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-41