Regolamento per le Scuole di ostetricia›Capo I
Art. 1
In vigore dal 21 dic 1940
Regolamento per le Scuole di ostetricia
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Le Scuole di ostetricia annesse alle cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie si avvalgono, per quanto riguarda l'insegnamento dell'ostetricia, dei mezzi scientifici, didattici e clinici a disposizione delle cliniche stesse.
Per l'insegnamento della puericultura e igiene infantile si provvede a cura delle cliniche pediatriche con personale e mezzi didattici propri.
Nello stabilire gli organici del personale assistente, tecnico e subalterno, ciascuna Università deve tener conto delle esigenze della clinica ostetrica e ginecologica anche in relazione al funzionamento della annessa Scuola di ostetricia. Deve inoltre assegnare a detta clinica la maggiore dotazione e il maggior numero di letti occorrenti per il funzionamento della Scuola. A tale scopo l'Università può stipulare con le amministrazioni ospedaliere convenzioni intese particolarmente ad assicurare alla Scuola l'uso di reparti clinici sufficienti per l'insegnamento alle allieve.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-1