Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo I

Art. 2

In vigore dal 21 dic 1940
Le Scuole di ostetricia autonome devono di regola aver sede presso Ospedali o Istituti di maternità che, con la convenzione di cui al successivo , si obblighino a fornire i locali, il materiale ed i servizi relativi all'insegnamento e all'amministrazione, mettendo a disposizione i reparti ostetrici e pediatrici occorrenti rispettivamente per l'insegnamento dell'ostetricia e della puericultura e igiene infantile. Nelle città con popolazione inferiore a 200.000 abitanti, sedi di Scuola di ostetricia autonoma, non potrà esservi alcun reparto ostetrico-ginecologico ospedaliero oltre quello assegnato alla Scuola. La disposizione del presente comma non si applica alle istituzioni aventi obbligo, in base ai rispettivi statuti, di esercitare la propria attività nel campo ostetrico e ginecologico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-2

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