Regolamento per le Scuole di ostetricia›Capo I
Art. 6
In vigore dal 21 dic 1940
Le convenzioni per il mantenimento delle Scuole di ostetricia autonome devono determinare:
i contributi di Enti o di privati, messi a disposizione della Scuola;
i mezzi scientifici, didattici e cinici che sono messi a sua disposizione per il raggiungimento dei suoi fini. In particolare deve garantirsi alla Scuola l'uso di un reparto ostetrico o ginecologico avente un numero di letti non inferiore a 40 nonché la possibilità dell'insegnamento pratico della puericultura e igiene infantile in un reparto pediatrico;
il ruolo organico ed il trattamento economico del professore-direttore, del personale assistente, tecnico e subalterno;
quant'altro sia ritenuto necessario per il buon funzionamento della Scuola.
Le convenzioni debbono avere durata non inferiore a dieci anni ed essere rinnovabili tacitamente per egual periodo in mancanza di formale preavviso da una delle parti da darsi almeno un anno prima della scadenza.
Le convenzioni sono approvate e occorrendo modificate con decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze; occorrerà, peraltro, il concerto con il Ministro per l'interno nei casi in cui le convenzioni interessino Amministrazioni ospedaliere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-6