Regolamento per le Scuole di ostetricia›Capo V
Art. 33
In vigore dal 21 dic 1940
I diplomi sono firmati dal rettore dell'Università cui la Scuola è annessa o alla cui vigilanza è sottoposta, dal professore-direttore della Scuola e dal direttore amministrativo dell'Università.
Storico versioni
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