Art. 33
Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo V

Art. 33

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In vigore dal 21 dic 1940
I diplomi sono firmati dal rettore dell'Università cui la Scuola è annessa o alla cui vigilanza è sottoposta, dal professore-direttore della Scuola e dal direttore amministrativo dell'Università.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-33