Regolamento per le Scuole di ostetricia›Capo IV
Art. 23
23 / 41In vigore dal 21 dic 1940
Le aspiranti all'iscrizione alle Scuole di ostetricia debbono presentare al direttore della Scuola domanda in carta legale, corredata dei seguenti documenti:
a) certificato scolastico relativo al titolo di studio, di cui l'aspirante è in possesso a norma dell', comma primo, del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128;
b) certificato di nascita;
c) certificata medico dal quale risulti che l'aspirante sia di sana costituzione fisica e non affetta da imperfezioni che la rendano deforme e non atta all'esercizio della professione;
d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante ha dimorato nell'ultimo biennio;
e) certificato penale negativo di data non anteriore a tre mesi;
f) certificato di subita vaccinazione o di sofferto vaiuolo;
g) quietanza del pagamento della tassa di immatricolazione, della prima rata della tassa d'iscrizione e della sopratassa di esami.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-23