Art. 23
Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo IV

Art. 23

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In vigore dal 21 dic 1940
Le aspiranti all'iscrizione alle Scuole di ostetricia debbono presentare al direttore della Scuola domanda in carta legale, corredata dei seguenti documenti: a) certificato scolastico relativo al titolo di studio, di cui l'aspirante è in possesso a norma dell', comma primo, del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128; b) certificato di nascita; c) certificata medico dal quale risulti che l'aspirante sia di sana costituzione fisica e non affetta da imperfezioni che la rendano deforme e non atta all'esercizio della professione; d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante ha dimorato nell'ultimo biennio; e) certificato penale negativo di data non anteriore a tre mesi; f) certificato di subita vaccinazione o di sofferto vaiuolo; g) quietanza del pagamento della tassa di immatricolazione, della prima rata della tassa d'iscrizione e della sopratassa di esami.
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