Titolo II

Art. 12

In vigore dal 6 ago 1940
Agli effetti degli il servizio continuativo è computato tenendo conto anche di quello ininterrottamente prestato dal militare nell'Africa Orientale Italiana o in Libia, sempre che tra i periodi parziali considerati non vi sia stata soluzione di continuità. La spesa relativa alla gratificazione concessa in applicazione di tale disposto, nel caso di militari che abbiano prestato il loro servizio in Libia ed in Africa Orientale Italiana, è ripartita fra i bilanci della Libia e dell'Africa Orientale Italiana in proporzione degli anni di servizio prestato in ciascuno dei due territori. Pel militare che si congeda all'atto della maturazione del suo diritto al premio previsto dal quinto e sesto comma dell'art. 60 dell'ordinamento per i Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica, approvato con Regio decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, la gratificazione viene ridotta alla differenza tra quella stabilita dall' del presente decreto e il premio suddetto. I militari che dopo essersi congedati, percependo la gratificazione stabilita dall', vengano riammessi in servizio, ed acquistino successivamente il diritto alla pensione, sono tenuti a restituire l'ammontare della gratificazione stessa. L'importo della pensione verrà, all'uopo ridotto d'ufficio nella misura di un quinto, fino a totale estinzione del debito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;874#art-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo