Titolo II

Art. 11

In vigore dal 6 ago 1940
Ai militari nativi dell'Africa, Orientale Italiana che vengono congedati dopo dieci o più anni di servizio continuativo, senza raggiungere le condizioni di cui ai precedente articolo, può essere concessa una gratificazione di congedamento pari a tanti mesi di paga quanti sono i bienni interi di servizio continuativo prestato. La gratificazione di congedamento può essere concessa ai militari che vengono congedati in anticipo per riduzione di organico, anche se abbiano compiuto meno di dieci anni di servizio continuativo, nella stessa misura e con le stesse modalità di cui al precedente comma, ma con l'aumento globale di lire centocinquanta per i muntaz, lire trecento per i bulucbasci e lire cinquecento per gli sciumbasci e per gli jusbasci. Non si concede alcuna gratificazione ai militari che, non avendo compiuto dieci anni di servizio continuativo, chiedono di congedarsi. Il Governatore, però, qualora considerazioni speciali lo consiglino, può derogare a tale norma e concedere gratificazioni nella misura da determinarsi caso per caso, ma non superiore a tre mesi della paga percepita dal militare al momento in cui chiede il congedo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;874#art-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo