Titolo I

Art. 8

In vigore dal 6 ago 1940
Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a si estendono ai casi di infermità, lesioni e decessi dipendenti da fatti d'armi o da eventi di servizio verificatisi dal 4 dicembre 1934-XIII. Però gli effetti economici delle nuove concessioni di pensioni non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque, per i militari riformati per infermità di terza categoria al compimento del diciottesimo mese dalla data della riforma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;874#art-8

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