Titolo II

Art. 10

In vigore dal 6 ago 1940
Ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana che hanno compiuto sotto le armi, anche in diversi territori dell'Africa Orientale medesima e della Libia, un servizio minimo di venticinque anni dei quali gli ultimi quindici continuativi, è concessa una pensione pari a un quarto della paga percepita all'atto della cessazione dal servizio militare. La misura di tale pensione è elevata a due quinti, alla metà ed a tre quinti di detta paga per coloro che abbiano compiuto rispettivamente trenta, trentacinque, quaranta anni di servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;874#art-10

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