Titolo III

Art. 15

In vigore dal 6 ago 1940
Le quote di pensione sono pagate a mensilità maturate su presentazione ad una autorità militare, civile o consolare di apposito libretto costituito da un estratto del decreto di concessione e da un fascicolo di tagliandi rinnovabili a madre e figlia dal quale risultano i pagamenti effettuati. Il libretto è munito di fotografia del titolare, o, nel caso di pensione concessa a favore di orfani di militari deceduti, della fotografia degli orfani e di quella del tutore. In quest'ultimo caso debbono essere indicati nominativamente tutti gli orfani e la data in cui ciascuno di essi compirà il quattordicesimo anno di età ai fini della cessazione o riduzione della pensione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;874#art-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo