Titolo III
Art. 17
In vigore dal 6 ago 1940
Perdono diritto al godimento della pensione i titolari di cui agli che:
a) acquistino la cittadinanza di uno Stato estero;
b) riportino condanne per reati politici o militari.
Perdono inoltre diritto al godimento della pensione di cui all' i militari che dopo il congedamento si rendono colpevoli di gravi mancanze disciplinari in occasione di richiamo alle armi o senza giustificato motivo si rendano recidivi nel non rispondere a chiamate di controllo. Comunque il diritto a percepire la pensione concessa in base all' rimane sospeso durante la espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;874#art-17