Titolo IV

Art. 21

In vigore dal 6 ago 1940
La disposizione del secondo comma, dell' si applica, nei riguardi delle pensioni, gratificazioni e sussidi stabiliti dagli , soltanto alle concessioni per eventi verificatisi dopo l'entrata, in vigore del decreto stesso. Per i militari che fruiscono della paga giornaliera stabilita dall'Ordinamento militare per il Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, la gratificazione di congedamento prevista dall' non può essere inferiore a quella che sarebbe ad essi spettata qualora il congedo fosse avvenuto il giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;874#art-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo