Titolo III

Art. 14

In vigore dal 6 ago 1940
Agli effetti della concessione di pensioni, gratificazioni e sussidi previsti dal presente decreto, la paga giornaliera da prendere come base è quella percepita dal militare all'atto del decesso, del fatto che diede luogo alla riforma o della cessazione dal servizio militare compresi gli aumenti periodici dovuti ad anzianità di grado od a rafferma. Le anzidette concessioni vengono calcolate, per i militari che fruiscono della paga giornaliera stabilita dall'ordinamento militare por il Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, in base alla detta paga ridotta di una lira. Per il computo delle pensioni, gratificazioni e sussidi i mesi sono calcolati sempre di trenta giorni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;874#art-14

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