Titolo I
Art. 3
In vigore dal 6 ago 1940
Agli orfani dei militari nativi dell'Africa Orientale Italiana morti per ferite, lesioni,. malattie riportate a causa di servizio è concessa, fino al compimento del quattordicesimo anno di età, una pensione nella seguente misura giornaliera:
L. 1,20 per un orfano;
L. 1,70 per due orfani;
L. 2,20 per tre orfani;
L. 2,70 per quattro o più orfani.
La concessione stessa è estesa agli orfani dei militari nativi dell'Africa Orientale Italiana riformati per infermità ascritte alla prima, seconda o terza categoria deceduti dopo di essere stati ammessi a fruire della pensione di cui all' per aggravamento dell'infermità che ha determinato l'assegnazione della pensione.
Il pagamento delle pensioni concesse agli orfani di cui ai comuni precedenti è effettuato alle persone che, secondo le consuetudini locali, ne hanno la tutela ed in presenza degli orfani stessi per accertarne la esistenza in vita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;874#art-3