Titolo I

Art. 2

In vigore dal 6 ago 1940
Quando non si possa emettere un giudizio definitivo sulla gravità delle lesioni o malattie che rientrerebbero nella prima, seconda o terza categoria, specie quando non vi siano elementi sicuri per stabilire il carattere permanente delle infermità riscontrate, non si farà luogo all'assegnazione della categoria, ma verrà liquidato un assegno rinnovabile in misura uguale alla pensione che potrebbe spettare se fossero permanenti i disturbi constatati. La durata dell'assegno, da determinare in base a parere medico, sarà non inferiore ad un anno e non superiore a tre. Al termine del periodo stabilito si procederà a nuovo accertamento sanitario, in seguito al quale dovrà assegnarsi definitivamente quella pensione o gratificazione che potrà spettare al militare in base alle ultime constatazioni mediche. Agli effetti sopraindicati il nuovo accertamento sanitario potrà essere fatto anche prima dello scadere del periodo di assegno quando l'interessato ne faccia domanda o quando risulti in modo evidente, per rapporti di autorità competenti, che le condizioni del militare siano migliorate in modo da permettergli di attendere a lavoro proficuo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;874#art-2

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