Regolamento per il servizio farmaceutico›Titolo II›Capo I
Art. 24
In vigore dal 29 nov 1938
Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie, il trasferimento può essere chiesto dai farmacisti esistenti nel comune e la farmacia del titolare che lo ha ottenuto deve essere chiusa.
Il trasferimento può essere disposto se la nuova farmacia dista dalla più prossima almeno 500 metri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-24