Regolamento per il servizio farmaceuticoTitolo IICapo I

Art. 24

In vigore dal 29 nov 1938
Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie, il trasferimento può essere chiesto dai farmacisti esistenti nel comune e la farmacia del titolare che lo ha ottenuto deve essere chiusa. Il trasferimento può essere disposto se la nuova farmacia dista dalla più prossima almeno 500 metri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 24 Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico. — Testo vigente | Portale Normativo