Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo II

Art. 29

In vigore dal 14 ott 1955
Il Prefetto sentiti i podestà, il Consiglio provinciale di sanità e il Sindacato provinciale dei farmacisti, stabilisce le norme,... ed i turni per il regolare esercizio delle farmacie nella Provincia, ai termini del primo comma dell'articolo 119 del testo unico delle leggi sanitarie, tenendo conto anche delle necessità del servizio farmaceutico notturno e della convenienza di concedere, ove sia possibile, la chiusura domenicale. Copia delle norme e... deve essere tenuta esposta al pubblico in ciascuna farmacia e pubblicata nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-29

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