Regolamento per il servizio farmaceuticoTitolo IICapo I

Art. 28

In vigore dal 29 nov 1938
Chi intende trasferire una farmacia da uno ad altro locale nell'ambito della sede, per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al Prefetto, corredata, della prova che il nuovo locale disti dal più prossimo esercizio almeno 500 metri. La domanda deve essere pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo della prefettura ed a quello del comune. Il decreto di trasferimento richiama quello di autorizzazione ed indica il nuovo locale in cui sarà tenuto l'esercizio farmaceutico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-28

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