Regolamento per il servizio farmaceuticoTitolo IICapo I

Art. 23

In vigore dal 29 nov 1938
Quando in un comune nel quale non esistano esercizi in soprannumero alla pianta organica, si renda vacante una sede, gli altri farmacisti esistenti nel comune possono chiedere di trasferirvi il proprio esercizio. Nel caso di accoglimento della domanda la farmacia, il cui titolare abbia ottenuto il trasferimento, sarà conferita mediante pubblico concorso, secondo le norme del presente regolamento. Ove, però, la farmacia da mettere a concorso si trovi in una sede in cui esistano di fatto più farmacie alle quali non sia stato possibile assegnare una sede distinta, il Prefetto stabilirà la nuova sede dell'esercizio da conferire in altra zona del comune, in rapporto agli effettivi bisogni dell'assistenza farmaceutica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo