Regolamento per il servizio farmaceutico›Titolo II›Capo I
Art. 22
In vigore dal 29 nov 1938
La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione ordinaria in base ai risultati di ogni censimento ufficiale.
È sottoposta a revisione straordinaria quando, le variazioni della popolazione, in qualsiasi tempo verificatesi, abbiano determinato la formazione, nell'ambito del comune, di nuovi centri abitati alla cui assistenza farmaceutica sia necessario di provvedere.
La pianta organica deve indicare:
a) la popolazione del comune ed il numero delle farmacie che il comune deve avere in base all'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie;
b) la delimitazione della sede di ogni singolo esercizio;
c) il numero delle farmacie esistenti di fatto.
Essa è pubblicata nel Foglio degli annunzi legali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-22