Regolamento per il servizio farmaceutico›Capo II
Art. 20
In vigore dal 29 nov 1938
Nel termine di cui al penultimo comma dell', il medico provinciale esegue l'ispezione di cui all'art. 111 del testo unico delle leggi sanitarie, coll'assistenza di un farmacologo o di un dottore in chimica e farmacia, o di un dottore in farmacia scelto di volta in volta dal Prefetto, ed alla presenza del titolare autorizzato.
Dell'esito dell'ispezione il medico provinciale riferisce al Prefetto, il quale, se il risultato non sarà stato soddisfacente, diffiderà l'interessato a mettersi in regola entro un termine perentorio non maggiore di 30 giorni, decorso il quale infruttuosamente lo dichiarerà decaduto dall'autorizzazione.
Storico versioni
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