Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo II

Art. 16

In vigore dal 29 nov 1938
Nel caso di contestazione sul prezzo degli arredi, delle provviste e delle dotazioni della farmacia, sarà a cura di una delle parti interessate promosso il giudizio della Commissione di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, con domanda rivolta alla Commissione stessa e notificata all'altra parte. La domanda dovrà contenere l'indicazione del prezzo offerto. La Commissione chiede alla parte istante un congruo deposito per le spese, fissando un termine perentorio entro il quale deve essere effettuato. Entro 15 giorni da quello da cui ha avuto luogo il deposito, sentite le parti, emette la sua decisione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-16

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Art. 16 Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico. — Testo vigente | Portale Normativo