Regolamento per il servizio farmaceutico›Capo II
Art. 14
In vigore dal 29 nov 1938
Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui all', il Prefetto emette il decreto di autorizzazione. Questo deve indicare:
a) il cognome, il nome, la paternità del farmicista autorizzato, la data ed il luogo di nascita, la data e l'Università o scuola nella quale egli conseguì la laurea o il diploma e la data e l'Università nella quale conseguì il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;
b) l'ammontare della tassa di concessione, l'importo della quota pagata, la data ed il numero della relativa quietanza e l'Ufficio del registro che l'ha rilasciata, nonché la data di scadenza per il pagamento delle rimanenti rate ai termini dell' del presente regolamento;
c) il Comune e la descrizione della sede della farmacia nonché il locale in cui sarà tenuto l'esercizio farmaceutico;
d) l'indicazione dell'eventuale indennità di residenza ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie.
Copia del Provvedimento è trasmessa all'intendente di finanza.
Storico versioni
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