Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo II

Art. 15

In vigore dal 29 nov 1938
Il rimanente importo della tassa di concessione è versato, in rate uguali, entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni solari successivi a quello in cui ha avuto luogo la concessione, all'Ufficio del registro nel cui distretto trovasi la farmacia. Entro dieci giorni dalle relative scadenze l'interessato deve far pervenire al Prefetto le corrispondenti bollette attestanti il pagamento. La decadenza dell'autorizzazione per il mancato pagamento di una delle rate è dichiarata, con decreto, dal Prefetto, in seguito a diffida, regolarmente notificata, di pagare entro dieci giorni l'importo della rata scaduta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-15

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