Regolamento per il servizio farmaceutico›Titolo I›Capo I
Art. 9
In vigore dal 29 nov 1938
I titoli sono suddivisi in tre categorie, per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti.
Le categorie sono le seguenti:
1° titoli di studio;
2° pratica professionale (servizio di titolare di farmacia con effettiva direzione della medesima, servizio di direttore presso farmacie aperte al pubblico, o presso case produttrici di medicinali, o presso farmacie interne di ospedali o di altre comunità o istituti; servizio di ufficiale farmacista presso ospedali militari, servizio di collaboratore presso le farmacie su indicate, ecc.);
3° attività scientifica, (titolarietà di cattedre, incarichi di insegnamento universitario, libera docenza, assistentato, pubblicazioni, indagini scientifiche).
Le deliberazioni della Commissione devono essere motivate.
In base alla somma dei punti riportati per ogni categoria di titoli la Commissione forma la graduatoria dei concorrenti.
A parità di punti sono osservate la preferenze stabilite nel decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-9