Regolamento per il servizio farmaceutico›Titolo I›Capo I
Art. 5
In vigore dal 29 nov 1938
Nel mese di gennaio di ciascun anno il Prefetto nomina i componenti della Commissione, di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie e provvede anche alla nomina di un supplente per ciascuna delle categorie cui appartengono i membri effettivi.
Tanto il farmacista effettivo quanto quello supplente, chiamati a far parte della Commissione, debbono essere esercenti.
Tanto il farmacista quanto il chimico farmacista sono scelti su terne proposte dal Sindacato dei farmacisti competente per territorio.
Non possono far parte della stessa Commissione i parenti e gli affini fino al quarto grado.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-5