Regolamento per il servizio farmaceutico›Titolo I›Capo I
Art. 6
In vigore dal 23 mag 1964
La Commissione è convocata dal presidente presso la Prefettura con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno cinque giorni prima della data della riunione.
Per la validità dell'adunanza è necessario l'intervento di tutti i componenti la Commissione.
Nel caso di legittimo impedimento o di incompatibilità di un membro effettivo, lo sostituisce il membro supplente della stessa categoria. Il vice prefetto ed il medico provinciale sono suppliti, in caso di assenza o di impedimento, rispettivamente da un consigliere di Prefettura o da un medico provinciale aggiunto designati dal Prefetto.
Non possono prendere parte ai lavori di un determinato concorso i componenti la Commissione che siano legati con vincolo di parentela o affinità sino al 4° grado con uno dei concorrenti.
Le votazioni hanno luogo in modo palese ed incominciano dal meno anziano di età; in ultimo vota il presidente.
Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-6