Regolamento per il servizio farmaceuticoTitolo ICapo I

Art. 7

In vigore dal 29 nov 1938
Per ogni giorno di adunanza è assegnata la medaglia di presenza di L. 25 per i componenti della Commissione giudicatrice, salvo per il vice prefetto e per il medico provinciale. Ai detti funzionari ed al segretario possono essere corrisposti premi di operosità e di rendimento ai sensi del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843. Ai componenti predetti che non abbiano la loro residenza nel luogo di svolgimento del concorso, sono, inoltre, dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità diaria nella misura di L. 70, quando non appartengono a personale dipendente dallo Stato o da altre Pubbliche amministrazioni, nel qual caso è dovuta l'indennità diaria inerente al loro grado in conformità delle norme in vigore. Le medaglie e le indennità predette sono soggette alle ritenute e decurtazioni di legge. Tali spese, eccetto il caso di cui all', sono a carico del Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-7

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