Regolamento per il servizio farmaceutico›Titolo I›Capo I
Art. 2
In vigore dal 29 nov 1938
Il concorso è indetto dal Prefetto della provincia, in cui ha o dovrà aver sede la farmacia, entro due mesi dal giorno in cui l'esercizio sia rimasto vacante o da quello in cui sia stato istituito.
Il bando deve indicare:
a) il Comune e la località ove la farmacia ha o dovrà avere la propria sede, e, quando si applichi il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza stessa, misurata in linea d'aria;
b) l'ammontare della tassa di concessione governativa;
c) l'ammontare della indennità di residenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, se trattisi di farmacia rurale;
d) l'ammontare dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del citato testo unico, se l'esercizio non sia di nuova istituzione;
e) un richiamo esplicito alle disposizioni degli articoli 108, 110, 112 del testo unico anzidetto, oltre le indicazioni che caso per caso siano ritenute utili e convenienti;
f) la specifica indicazione dei titoli e documenti richiesti per l'ammissione al concorso;
g) il termine non minore di 60 giorni entro il quale devono essere presentati i titoli e la domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-2