Art. 14
Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo II

Art. 14

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In vigore dal 29 nov 1938
Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui all', il Prefetto emette il decreto di autorizzazione. Questo deve indicare: a) il cognome, il nome, la paternità del farmicista autorizzato, la data ed il luogo di nascita, la data e l'Università o scuola nella quale egli conseguì la laurea o il diploma e la data e l'Università nella quale conseguì il certificato di abilitazione all'esercizio professionale; b) l'ammontare della tassa di concessione, l'importo della quota pagata, la data ed il numero della relativa quietanza e l'Ufficio del registro che l'ha rilasciata, nonché la data di scadenza per il pagamento delle rimanenti rate ai termini dell' del presente regolamento; c) il Comune e la descrizione della sede della farmacia nonché il locale in cui sarà tenuto l'esercizio farmaceutico; d) l'indicazione dell'eventuale indennità di residenza ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie. Copia del Provvedimento è trasmessa all'intendente di finanza.
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