Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo II

Art. 30

In vigore dal 29 nov 1938
I comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti o capoluoghi di provincia possono sussidiare una o più farmacie, per assicurare il servizio notturno di assistenza farmaceutica.
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Art. 30 Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico. — Testo vigente | Portale Normativo