Art. 30
Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo II

Art. 30

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In vigore dal 29 nov 1938
I comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti o capoluoghi di provincia possono sussidiare una o più farmacie, per assicurare il servizio notturno di assistenza farmaceutica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-30